Statuto della “Associazione Culturale Maestri d’Arte”

Art. 1. – Costituzione

E' costituita la “Associazione Culturale Maestri d’Arte” che è una libera Associazione di fatto, apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma dell’art. 14 del codice civile e del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

Art. 2. - Obiettivi e finalità

Il Presidente dell’Assemblea illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori dell’iniziativa volta a costituire un’Associazione Culturale non a fini di lucro.

Tali motivi vanno ricercati nella volontà promuovere le tecniche delle arti decorative ed artistiche, su ceramica, porcellana, gesso, vetro, legno, carta, tela e stoffa, tecniche di scultura a tutto tondo, basso rilievo, alto rilievo, tecniche Raku, tecniche di pittura su ceramica (II Fuoco), porcellana (III Fuoco), vetro, tela ad olio, acquerello e tempera, Decoupages su legno.

1.      L’Associazione non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

2.      Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

3.      L’Associazione ha durata illimitata.

Art. 3. - Attività

L'associazione "Maestri d’Arte"   per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- Promozione e Formazione: La promozione si sviluppa tramite corsi professionali in sede e su richiesta presso enti, scuole, associazioni, e gruppi di privati, inoltre partecipando anche a fiere e mostre del settore.

In futuro sara’ impegno dell’associazione di ottenere un riconoscimento della sua attivita’ didattica e promozionale dalla Regione Lazio e dal Ministero della Pubblica Istruzione ed Enti preposti, per poter cosi’ rilasciare, a fine corso, un’attestato di qualifica riconosciuto.

- Incontri e seminari a tema: Si terranno con lo scopo di  conoscere, divulgare e condividere le arti decorative ed artistiche.

- Eventi culturali: Verranno organizzati onde permettere  la divulgazione e la diffusione dei risultati ottenuti nei corsi e seminari anche attraverso opuscoli informativi.    

 

Art. – 4 - Soci

L'associazione "Maestri d’Arte" è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione individui senza alcuna discriminazione politica, culturale, religiosa, etica e sociale.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Il numero dei soci è illimitato.

I soci hanno diritto di frequentare la sede sociale dell’Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall’Associazione stessa, di usufruire delle strutture e dei servizi che l’Associazione realizzerà o mettera’ a loro disposizione.

I soci maggiori di età hanno diritto di voto per l’approvazione delle modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

·        Soci Fondatori: sono coloro che hanno costituito legalmente l’associazione e coloro che, per meriti particolari, siano cooptati dagli altri soci fondatori.

·        Soci Ordinari: sono coloro che vogliono partecipare e collaborare alla realizzazione degli scopi statutari ed alle attività promosse dall’associazione godendo di particolari facilitazioni.

Art. - 5 – Ammissione dei Soci

L’ammissione dei soci è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio direttivo.

Art . - 6 – Diritti e doveri dei Soci

I soci hanno il dovere;

a)      di versare puntualmente e per intero la quota sociale stabilita dall’Assemblea dei soci. Essa è annuale, non è frazionabile ne viene restituita in caso di recesso o di perdita della qualità di socio. Inoltre non è rivalutabile e non può essere trasferita, ad eccezione che per causa di morte.

b)      l’appartenenza all’associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

c)      I soci hanno diritto di recedere con effetto dalla fine dell’anno sociale mediante presentazione di dimissioni scritte al Consiglio Direttivo, non più tardi di tre mesi anteriori alla fine dell’anno sociale stesso. Le dimissioni non esonerano l’associato dagli obblighi assunti, a norma di Statuto, per l’anno sociale in corso.

d)      I soci svolgono attività di volontariato ma possono svolgere anche attività retribuita, secondo la normativa vigente in materia e successive variazioni.

      La qualità di socio si perde:

a)      Per dimissioni volontarie;

b)      Quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

c)      Quando il socio si renda moroso nel pagamento della tessera sociale e delle quote sociali senza giustificato motivo;

d)      Quando, in qualunque modo, il socio arrechi danni morali o materiali all’Associazione.

e)      Per causa di morte.

I provvedimenti relativi vengono presi dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 7 -  Risorse Economiche

- Il patrimonio dell’associazione è costituito da:

1) Fondo formato dalla quota di iscrizione dei soci;

2) Beni mobili ed immobili che diventeranno proprietà dell’Associazione

3) Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

4) Eventuali erogazioni, donazioni e lasciti..

- Le entrate dell’associazione sono costituite da:

a) Quote sociali;

b) Avanzo di gestione derivante dalle iniziative dell’Associazione stessa;

c) Versamenti volontari degli associati;

d) Contributi di pubbliche amministrazioni enti o comitati locali, istituti di credito o altri enti in genere;

e) Ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale;

f) Attività marginale di carattere commerciale e produttivo.

L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art.- 8 - Organi associativi.

Gli organi dell’Associazione sono:

-         Assemblea dei soci;

-         Consiglio Direttivo;

-         Il Segretario

-         Il Tesoriere

-         Presidente

-         Revisore dei conti

Tutte le cariche sono elettive e gratuite e hanno la durata di 1 anno.

Art. – 9 – l’Assemblea dei soci:

1.      L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione, nei limiti della legge e dello Statuto, ed è composto da tutti i Soci fondatori e ordinari, ciascuno dei quali dispone di un solo voto, l’assemblea   può essere svolta anche in luogo diverso dalla sede sociale;  

2.      L’Assemblea ordinaria dei Soci è indetta almeno una volta l’anno, entro il mese di aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo dell’associazione.

3.      L’Assemblea dei Soci:

a)        Approva il bilancio consuntivo dell’anno precedente e preventivo dell’anno successivo, che devono essere depositati presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni associato;

b)        Delibera sulla destinazione di eventuali avanzi di gestione comunque denominati se consentiti dalla legge o dallo Statuto;

c)        Delibera sulle modifiche dello Statuto;

d)        Delibera sull’ammontare della quota sociale annuale;

e)        Delibera sullo scioglimento dell’associazione;

f)          Determina gli indirizzi ed indica le direttive per il raggiungimento dei fini sociali;

g)        Elegge gli organi sociali.

4.      L’Assemblea straordinaria dei Soci può essere indetta in caso di necessità, su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo dei Soci;

5.      La data e il luogo della convocazione dell’Assemblea devono essere affissi nella Sede Sociale o comunicato per iscritto, anche via e-mail, ai Soci almeno cinque giorni prima, con indicazione dell’ordine del giorno.

6.      L’Assemblea dei Soci, ordinaria o straordinaria, è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

7.      L’Assemblea è diretta dal Presidente dell’Associazione o in sua assenza dal Vice Presidente se nominato dal Consiglio Direttivo, o dal Consigliere anziano;

8.      Il voto è singolo e libero;

9.      Il Presidente ed il Segretario del Consiglio direttivo dovranno redigere e sottoscrivere ad ogni seduta il verbale dell’Assemblea dei Soci. In mancanza degli stessi i soci eleggeranno a tal fine due facenti funzione;

Art. – 10 - Il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo dell’Associazione ed è costituito dal Presidente (eventuali consiglieri), dal Tesoriere e dal Segretario, con un minimo di tre soci ad un massimo di nove.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

a)      Formula i programmi relativi all’attività sociale e le direttive per l’esecuzione dei medesimi;

b)     Suggerisce al Presidente le eventuali proposte da sottoporre all’Assemblea;

c)    Redige il bilancio preventivo e quello consuntivo;

d)     Esamina le domande di ammissione dei Soci;

e)      Dispone la decadenza del Socio ai sensi dell’art. 4.

f)       Adotta unitamente al Presidente, tutti quei provvedimenti necessari ed opportuni per la vita dell’Associazione;

g)      Conferisce incarichi speciali e deleghe ad uno o più consiglieri (soci);

h)      Propone all’Assemblea dei Soci eventuali modifiche allo Statuto sociale;

i)        Propone l’ammontare della quota associativa annuale all’Assemblea dei soci;

j)       Delibera a maggioranza semplice dei presenti.

Art. – 11 – Il Segretario.

1.      Il Segretario verbalizza le adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive per il buon funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione;

2.      Il Segretario cura la tenuta del registro dei verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e tiene aggiornato il registro dei Soci.

Art. - 12 – Il Tesoriere

     1.    Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla il registro dei soci e cura il pagamento delle quote sociali.

2.   Il Tesoriere predispone il materiale per la redazione del bilancio consuntivo e preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile, da sottoporre al Consiglio Direttivo, che si occuperà della redazione.

 

Art. - 13 – Il Presidente

Il Presidente:

a)      Ha la rappresentanza legale dell’Associazione verso i terzi e in giudizio;

b)      Convoca e presiede l’assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo;

c)      Cura l’esecuzione delle relative deliberazioni e sorveglia sul buon andamento amministrativo dell’Associazione.

d)      Il Presidente dura in carica fino alla scadenza del mandato annuale.

Art. - 14 – Revisore dei Conti

L’Assemblea dei soci può nominare un Revisore dei Conti, che deve vigilare sulla corretta gestione amministrativa e contabile dell’Associazione, riferendone annualmente all’Assemblea.

Art. – 15 – Statuto e modifiche

1)      Il presente Statuto si intende modificato, ove non previsto, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgl. 4/1211/997 n. 460

2)      Ulteriori modifiche allo Statuto devono essere deliberate dall’Assemblea dei Soci, con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei Soci.

Art. - 16 – Durata dell’Associazione

1)      La durata dell’Associazione è illimitata;

2)      Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del Patrimonio possono essere deliberate dall’Assemblea Straordinaria dei Soci appositamente indetta, con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei Soci.

3)      Il caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’Art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgl 4/12/1997 n. 460.

Art. - 17 Norme applicabili

Per quanto non contemplato nel presente Statuto hanno valore, in quanto applicabili per analogia, le norme del Codice Civile